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Statuto AIORSA

Art.1 - Denominazione, sede e durata

    1. E’ costituito, nel rispetto del Codice civile, del D.Lgs 117/2017 e della normativa in materia la Associazione di promozione sociale denominata:

"AIORSA Associazione Italiana Operatori Sanitari di RSA A.P.S."

Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

La associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

Il presente Statuto vincola alla sua osservanza i soci: esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività della organizzazione stessa.

1.2. L'Associazione ha sede legale in Bergamo via S. Bernardino 59.

Il Consiglio Direttivo, con sua delibera, potrà trasferire la sede nell’ambito della provincia di Bergamo e potrà istituire sedi secondarie, filiali o succursali, qualora lo ritenga opportuno ai fini di una migliore organizzazione dell’attività sul territorio. Il trasferimento della sede non comporta la variazione dello statuto.

1.3 l’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art.8 comma 2 del D.lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.

1.4 L'Associazione ha durata illimitata.

Art.2 - Scopo

2.1. L’associazione nasce al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati.

2.2. Scopo dell'associazione è in particolare:

  1. - rappresentare gli Infermieri e personale sanitario e socio sanitario (d’ora in poi denominati anche professionisti o soci) operante prevalentemente nel settore residenziale,

  2. - rappresentare gli associati presso Istituzioni, Enti e altre Associazioni italiane, estere e/o internazionali;

  3. - favorire e promuovere relazioni con Istituzioni, Enti e altre Associazioni italiane, estere e/o internazionali, i cui fini siano coerenti con i propri, per la realizzazione di obiettivi comuni

  4. - muovere e diffondere le conoscenza delle attività dei professionisti soci anche attraverso ricerca, formazione e aggiornamento con eventi, congressi e corsi; 

L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che riterrà opportune nel rispetto delle norme.

Art.3 - Attività

3.1. Al fine di perseguire gli scopi istituzionali l’Associazione, ai sensi dell’art.5 comma 1 lettera d) D. lgs 117 del 03/07/2017, può organizzare in via esclusiva o principale attività quali:

  1. - formazione e aggiornamento professionale con eventi, congressi e corsi;

  2. - favorire scambi di informazioni tecnico-professionali e rapporti di collaborazione tra i soci;

  3. - offrire servizi e consulenze per gli associati;

  4. - favorire e realizzare eventi in ambito sanitario di interesse per i soci, anche qualora promossi da altre Istituzioni, Enti o altre Associazioni italiane, estere e/o internazionali;

  5. - favorire e stipulare convenzioni con Istituzioni, Enti o altre Associazioni italiane, estere e/o internazionali di promozione sociale, aventi fini di pubblica utilità conformi allo spirito ed agli scopi dell’Associazione. 

La associazione potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, artigianale e commerciale, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi.

Art.4 - Ammissione dei soci

4.1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, aderendo alla finalità istituzionali del sodalizio, intendano collaborare attivamente al loro raggiungimento ed accettino le regole adottate attraverso lo statuto ed i regolamenti.

4.2. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera, condizioni sociali o personali, può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all’organizzazione.

4.3. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità.

4.4. All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di rendiconto economico finanziario dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

4.5 Avverso il diniego motivato di iscrizione all’associazione espresso dal consiglio, il richiedente può ricorrere all’Assemblea degli aderenti, che deve decidere sull’argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

4.6. Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è di €20 per l'anno solare, ed è intrasmissibile.

4.7 Si esclude la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Art.5 - Diritti e doveri dei soci.

5.1. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto ed hanno diritto all’elettorato attivo e passivo purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, ciascun socio ha diritto ad un voto;

5.2 possono essere ammessi come associati sia persone fisiche, che altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.

5.2. Possono essere ammessi soci con la qualifica di “benemeriti”, i quali possono avere solo voto consultivo e non vincolante, né essere tenuti al pagamento della quota associativa.

5.3. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto, in particolare i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione.

5.4. La associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, per il perseguimento delle attività istituzionali.

5.5. L'associazione può in caso di necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati in osservanza all’art.36 d.lgs. 106/2016.

5.6. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

5.7. Tutti i soci hanno diritto a partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dalla Associazione. Ciò vale anche per i familiari dei soci, purché conviventi e purché si attengano al rispetto dello statuto e posseggano i requisiti necessari ai soci, sotto la responsabilità del socio loro familiare;

5.8. Tutti gli soci possono essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai sensi di legge;

Art.6 - Recesso ed esclusione del socio.

6.1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente.

6.2. Il socio può essere escluso dall'associazione nei seguenti casi:

  • morosità in caso di versamento quota associativa protrattasi per 3 mesi dal temine di versamento richiesto,

  • gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa.

6.3. L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio direttivo e la relativa delibera, contenente le motivazioni del provvedimento deve essere comunicata all’interessato a mezzo lettera semplice.

6.4. Il socio interessato dal provvedimento può chiedere che sia posto all’ordine del giorno della successiva assemblea l’esame dei motivi che hanno determinato l’esclusione al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento. Fino alla data di convocazione dell’Assemblea – che deve avvenire nel termine di tre mesi - il socio interessato dal provvedimento si intende sospeso.

6.5. I Soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

Art.7 - Gli organi sociali

7.1. Gli organi dell'associazione sono:

  1. L'assemblea dei soci

  2. Il consiglio direttivo

  3. Il presidente

  4. L’organo di controllo (se previsto o nominato)

  5. L’organo di revisione (se previsto o nominato)

7.2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

Art.8 - L'assemblea

8.1. L'assemblea è l’organo sovrano dell'associazione. È convocata almeno una volta all'anno dal presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante:

  1. invio di e-mail e/o di lettera cartacea e/o di pubblicazione dell'avviso sulla home page del sito web dell'Associazione e/o altro mezzo di telecomunicazione anche telematica purché sia verificabile la trasmissione, almeno 60 giorni prima della convocazione ;

  2. ovvero con l’affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative almeno 60 giorni prima della convocazione.

8.2. L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo.

8.3. Deve inoltre essere convocata quando il Direttivo lo ritenga necessario o
quando lo richiede almeno un decimo dei soci.

8.4. Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori, la data, l’orario e la sede ove si tiene la riunione.

8.5. L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

8.6. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

8.7. Spetta alla competenza dell'assemblea ordinaria la delibera delle seguenti questioni:

  1. nomina e revoca dei componenti degli organi sociali,

  2. proposizione di iniziative, indicandone modalità e supporti organizzativi,

  3. approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo annuale predisposti dal Direttivo,

  4. delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti,

  5. ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Comitato direttivo,

  6. approvazione del programma annuale dell'associazione.

8.8. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti, sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o nei casi in cui l'assemblea lo ritenga opportuno.

8.9. Hanno diritto di voto tutti gli associati, purché in regola con il versamento della quota. Ciascun associato può farsi rappresentare nell’assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. E’ ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purchè sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.

8.10. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario nella sede dell'associazione.

8.11. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute.

8.12. Spetta alla competenza dell'assemblea straordinaria la delibera delle seguenti questioni:

  1. approvazione di eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 3/4 dei soci e con decisione deliberata dalla maggioranza dei presenti;

  2. scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio residuo, col voto favorevole di 3/4 dei soci in prima convocazione e qualunque sia il numero dei presenti in seconda convocazione.

Art.9 - Il Consiglio Direttivo

9.1. L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo eletto dall'assemblea tra i soci e composto da cinque a undici membri. Resta in carica 3 anni.

9.2. La convocazione del Consiglio direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da un terzo dei membri del Consiglio direttivo stesso. La convocazione scritta può anche avvenire tramite strumenti telematici da notificare ai Consiglieri almeno 10 gg prima con indicazione della data, ora e luogo. Il consiglio direttivo si puo’ riunire anche in teleconferenza.

9.3. Le delibere devono essere assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti.

9.4. Il Consiglio Direttivo:

  1. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

  2. redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione;

  3. redige e presenta all'assemblea il rendiconto economico finanziario consuntivo ed il bilancio preventivo;

  4. ammette i nuovi soci;

  5. esclude e delibera azioni disciplinari da intraprendere nei confronti dei soci salva successiva ratifica dell'assemblea.

9.5. Le riunioni del Consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

9.6. Nell'ambito del Consiglio direttivo sono previste almeno le seguenti figure:

  1. il Presidente (eletto direttamente dall'assemblea generale),

  2. il Vice Presidente (eletto nell'ambito del Consiglio direttivo stesso),

  3. il Segretario (eletto nell'ambito del Consiglio direttivo stesso)

9.7. Il Consiglio Direttivo nell’ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell’attività volontaria di cittadini non soci in grado, per competenze scientifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi.

9.8. I consiglieri che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive decade dall’incarico. Decade comunque il consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio. Il consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal socio risultato primo escluso all’elezione del Consiglio; diversamente il Consiglio stesso coopterà un nuovo Consigliere il cui incarico verrà ratificato dalla prima Assemblea soci. La quota massima di sostituzione dei consiglieri è fissata in un terzo dei componenti originari: dopo tale soglia il Consiglio Direttivo decade. Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando la decisione sia deliberata da almeno 2/3 dei Consiglieri. Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l’assemblea indicendo nuove elezioni entro trenta giorni.

Art.10 - Il Presidente

10.1. Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, presiede e convoca l’assemblea degli associati ed il Consiglio direttivo, cura l’esecuzione delle delibere assembleari e consiliari, adotta, nei casi di urgenza, i provvedimenti che ritiene opportuni, salvo ratifica da parte del Consiglio direttivo alla prima riunione, assicurando lo svolgimento unitario ed organico dell’attività dell’Associazione.

Art.11 - Il Vice Presidente

11.1. Il Vice Presidente agisce in stretta collaborazione con il Presidente e sostituisce quest’ultimo in caso di sua assenza o, su delega dello stesso, in caso di suo temporaneo impedimento.

Art.12 - Il Segretario

12.1. Il Segretario redige i verbali delle riunioni, conserva i libri sociali e contabili, ove non nominato, sostituisce il tesoriere nel provvedere: alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo, alla riscossione delle quote sociali, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, compie le mansioni delegate dal Presidente. 

Art.13 – Organo di controllo

13.1. Nei casi previsti dall’art. 30 del D.Lgs 117/2017 e’ nominato l’Organo di controllo anche monocratico, scelto tra le categorie di soggetti previsti dalle norme di legge in materia.

13.2. L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento (Collegio dei Probiviri o Garanti). Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro (Collegio dei Sindaci o Revisore)

13.3. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, secondo la normativa vigente.

Può essere chiamato a giudicare su eventuali divergenze o questioni nate all’interno della Associazione, sulle violazioni dello Statuto e del regolamento e osservanza delle delibere.

I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L’organo di controllo decide a maggioranza assoluta dei suoi membri, riunendosi ogni qual volta le condizioni lo rendano necessario.

13.4. I componenti dell’organo di controllo hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio Direttivo, con voto consultivo.

13.5. Le cariche di Consigliere, Sindaco o Revisore e membro del Collegio dei Probiviri o Garanti, sono incompatibili fra loro.

Art. 14 Organo di revisione:

14.1. Salvo quanto previsto dall’art. 30 comma 6, la associazione deve nominare in un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti negli apposito registro se ricorrono i limiti dell’art 31 D.lgs 117/2017.

Art.15 Patrimonio e risorse economiche

15.1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:

  1. beni mobili ed immobili;

  2. fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

  3. erogazioni, donazioni e lasciti.

15.2. L’associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

a) quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dal Consiglio direttivo e ratificata dall'assemblea;

b) eredità, donazioni e legati;

c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;

d) contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;

e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale e ammessa ai sensi dell’art 75 del D.Lgs 117/2017.

15.3. L’associazione è tenuta per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente alla conservazione della documentazione, con l’indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari, contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

Art.16 - Rendiconto economico finanziario

16.1. L’esercizio sociale va dal giorno 1 gennaio al giorno 31 dicembre dello stesso anno.

16.2. Il rendiconto economico finanziario viene predisposto dal Consiglio direttivo, viene depositato presso la sede dell'associazione almeno 15 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato e viene redatto ai sensi dell’art. 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e relative norme di attuazione.

16.3. L'assemblea di approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.

16.4. L’eventuale avanzo di gestione deve essere destinato a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

16.5. È in ogni caso vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, riserve o capitale durante la vita dell’associazione.

Art. 17 – Bilancio sociale

17.1 E’ redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D.lgs. 117/2017.

Art. 18 – Risorse

18.1 La associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 36 del D.lgs. 117/2017.

I rapporti tra la associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dalla organizzazione.

Art. 19 - Scioglimento

19.1. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria in prima convocazione e qualunque sia il numero dei presenti in seconda convocazione.

19.2. L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

19.3. Obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall’art .9 del D.lgs. 117/2017.

Art. 20 - Disposizioni finali

20.1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile dalle leggi vigenti in materia.

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